Ecco il Decreto attuativo per l'iperammortamento 2026

Ci volevano quattro mesi. Quattro mesi dalla Legge di Bilancio che reintroduceva l’iperammortamento, quattro mesi di attesa, di bozze che circolavano, di domande senza risposta definitiva.

Il 4 maggio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo. È ufficiale. Ora sappiamo esattamente come funziona, chi può accedere e — soprattutto — cosa devi fare per non perdere il beneficio.

Perché sì: ci sono procedure obbligatorie, termini da rispettare e documenti da predisporre. Chi li ignora, perde tutto. Senza appello.

Quindi, partiamo dall’inizio.

Di cosa stiamo parlando?

L’iperammortamento 2026 è una maggiorazione fiscale sul costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi — quelli elencati negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025 — che ti permette di dedurre molto di più di quello che hai speso, almeno ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF). Non vale ai fini IRAP.

Copre gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Vale anche per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Buona notizia rispetto a qualche versione precedente della normativa: non è più richiesto che i beni siano di origine europea. Il vincolo Made in EU è stato rimosso. L’unica eccezione sono i pannelli fotovoltaici, per i quali restano requisiti specifici.

 

 Le aliquote: quanto vale davvero?

Le maggiorazioni sono strutturate su tre scaglioni, calcolati per annualità:

Le maggiorazioni funzionano a scaglioni, calcolati su quello che spendi in ciascun anno. Fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione è del 180%: ogni euro investito vale fiscalmente 2 euro e 80. Tra 2,5 e 10 milioni scende al 100% — ogni euro diventa due. Da 10 a 20 milioni si applica il 50%.

Facciamo un esempio pratico. Se investi 1 milione di euro in un nuovo impianto automatizzato, puoi portare in ammortamento non 1 milione, ma 1 milione più il 180% di 1 milione = **2,8 milioni di euro**.

 La procedura: tre fasi obbligatorie (e nessuna scorciatoia)

Qui sta il punto critico. Tutto passa per una piattaforma informatica del GSE, accessibile via SPID o CIE. La procedura è in tre fasi sequenziali e obbligatorie. Saltarne una significa perdere il beneficio.

Fase 1 — Comunicazione preventiva
Prima di fare nulla, comunichi al GSE: chi sei, cosa vuoi acquistare, quanto prevedi di spendere, quando pensi di interconnettere i beni. È la fase di prenotazione, per intenderci.

Fase 2 — Comunicazione di conferma dell’investimento
Entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE sulla fase 1, confermi l’investimento con i dati del pagamento dell’acconto (almeno il 20% del costo del bene) e i riferimenti alle fatture. Per il leasing, basta la stipula del contratto e l’ordine di acquisto da parte della società concedente.

Fase 3 — Comunicazione di completamento
Dopo che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione (o alla rete di fornitura), invii la comunicazione finale. Hai tempo fino al **15 novembre 2028**. A questa comunicazione allegate le attestazioni della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Il GSE ha 10 giorni per darti l’esito positivo, oppure ti chiede integrazioni (altri 10 giorni per rispondere).

Novità assoluta di questa versione finale: ci sono anche due comunicazioni periodiche annuali di monitoraggio.

Entro il 20 gennaio di ogni anno comunichi gli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio.

Entro il 30 giugno successivo, il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo per esercizio.

Quando inizia a “girare” il beneficio?

Dal periodo d’imposta in cui invii la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia già entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta. E naturalmente dopo aver ricevuto l’esito positivo dal GSE.

 

I documenti obbligatori: non esiste l’autocertificazione

Su questo il decreto è chiaro e, diciamolo, più severo rispetto al passato. Non è prevista alcuna autodichiarazione semplificata, nemmeno per investimenti di piccolo importo.

Servono obbligatoriamente:

Perizia tecnica asseverata: deve attestare che il bene possiede i requisiti tecnici degli Allegati IV e V e che è correttamente interconnesso. La può rilasciare un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo ci sono figure professionali specifiche. Chi la rilascia deve avere una copertura assicurativa adeguata.

Certificazione contabile: attesta che le spese sono state effettivamente sostenute. Deve essere rilasciata dal revisore legale dei conti. Se la tua azienda non è obbligata per legge alla revisione legale, puoi comunque rivolgerti a un revisore o società di revisione iscritti al registro (sezione A), nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC. Nessun rimborso per queste spese: sono a carico dell’impresa.

Tieni tutta la documentazione. Il GSE può fare controlli e hai l’obbligo di conservare e rendere disponibile fatture, documenti di trasporto, perizie, certificazioni e tutto il resto.

 

 Cosa succede se qualcosa va storto?

La decadenza può essere totale o parziale, e colpisce anche le quote già fruite in precedenza se:

  • cedi il bene a titolo oneroso o lo porti fuori dall’Italia prima della fine del periodo di fruizione (salvo sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori)
  • mancano i requisiti di ammissibilità o la documentazione è irregolare e non sanabile
  • non conservi la documentazione
  • fai false dichiarazioni
  •  impedisci i controlli

In caso di decadenza accertata, il GSE lo comunica all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero delle somme con interessi e sanzioni.

 

 La questione SaaS: una novità che fa discutere

Nelle versioni precedenti del decreto attuativo circolate nei mesi scorsi, c’era un comma che includeva esplicitamente i software fruiti in modalità SaaS (Software as a Service) tra i beni agevolabili. Nella versione firmata il 4 maggio quel comma è sparito.

Non è escluso che il tema venga recuperato in una circolare operativa successiva, ma per ora l’indicazione esplicita non c’è. È una scelta che sembra intenzionale. Se stai valutando investimenti in software in abbonamento cloud, meglio aspettare chiarimenti prima di procedere.

 

 Cosa fare adesso?

La piattaforma GSE non è ancora aperta. I modelli di comunicazione e le istruzioni di compilazione saranno pubblicati con uno o più decreti direttoriali del MIMIT sui siti istituzionali del Ministero, del GSE e su Incentivi.gov.it.

Nel frattempo, ecco cosa puoi fare da subito:

1. Verifica se i beni che vuoi acquistare rientrano negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025. Non basta che una macchina sia “predisposta all’industria 4.0”: deve essere interconnessa.
2. Pianifica l’interconnessione come parte integrante del progetto, non come un’aggiunta finale.
3. Inizia a cercare il perito tecnico che rilascerà la perizia asseverata. Non si fa in fretta.
4. Tieni d’occhio i canali istituzionali per sapere quando apre la piattaforma GSE.
5. Parla con il tuo revisore contabile (o il tuo commercialista, se è anche revisore contabile) per organizzare la certificazione.

Il decreto ora passa alla Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In Elteco lavoriamo da anni sull’interconnessione dei macchinari industriali — che è esattamente il cuore del requisito tecnico per accedere all’iperammortamento. Se stai valutando un revamping o l’acquisto di nuovi impianti e vuoi capire se e come rientrano nell’agevolazione, contattaci: ti aiutiamo a valutarlo con concretezza, non con promesse vaghe.

*Fonte: Decreto MIMIT del 4 maggio 2026 (decreto attuativo dell’iperammortamento, commi 427–436, art. 1, Legge n. 199 del 30 dicembre 2025). Il decreto è stato firmato digitalmente dal Ministro Adolfo Urso e deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.*

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