Revamping : è un “bene da industria 4.0?

Il Revamping  è dentro o no al piano 4.0?

Per giorni ho seguito  le sedute del Senato come mai prima d’ora.

Perchè? Fino a mercoledì 22 febbraio c’era in approvazione  il cosiddetto Decreto Sud ( o decreto Mezzogiorno) n. 243/2016. No, continuo a vivere in Veneto, e la nostra Elteco è in Veneto.

Ma nel decreto 243/16 c’è un piccola parte, ma estremamente importante. E finalmente, è stata approvata.

Cosa significa? Questa modifica alla legge  232/2016 (la cosiddetta legge Piano industria 4.0) comporta una modifica sostanziale all’allegato A. (vedi nota *)

L’allegato A  indica tutti i beni e i sistemi che permettono un iperammortamento del 250%.
Praticamente, in soldi, danno un risparmio fiscale netto fino al 70%.

Il revamping , da Cenerentola a principessa nel Piano Industria 4.0.

La frase che svincola i revamping e li fa rientrare nel Piano Industria 4.0

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti. *

Il revamping quindi passa  da essere una delle  condizioni a diventare protagonista.
Così,  si mette fine alla domanda che noi del  settore, quelli che toccano con mano le difficoltà di tutti i giorni degli imprenditori, dei responsabili di produzione, dei responsabili di manutenzione, ci siamo fatti.

“Ma quando io faccio il revamping di una macchina devo anche rifare i software! Non è solo questione  di dispositivi hardware (e di sicurezza!) Altrimenti come creo le interconnessioni che comunque sono necessarie perchè siano un bene Industria 4.0? 

Poichè i software (allegato B)  rientrano SOLO se collegati a uno dei beni in allegato A, anche tutti i software collegati al revamping  diventano possibili candidati al superammortamento   al 140%. **

Quanto risparmio alla fine, tra iperammortamento e superammortamento?

Il risparmio fiscale arriva fino al 60%.

Quindi, via libera ai riammodernamenti che avete in azienda!

Ecco le altre interessanti modifiche al Piano industria 4.0

La perizia giurata e l’attestato di conformità

Intanto una precisazione sulla perizia. Per i beni di importo superiore ai 500.00 euro occorre, come già definito,  una perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o da perito iscritto all’albo.  In alternativa, però,  le aziende possono produrre “un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato”.

Non solo “macchine Utensili”

Non si parla più di  macchine utensili ma in generale alle macchine e impianti per la realizzazione dei prodotti mediante trasformazione di materiali e di materie prime.

Eliminata la caratteristica  relativa ai filtri e sistemi di recupero

E’stata eliminata la caratteristica della dotazione “di filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio,  sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi  di  segnalazione  dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie  o  sostanze  aliene  al  processo  o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare  gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.

A regime , quindi, le caratteristiche a cui devono rispondere i bene per avere accesso al Piano Industria 4.0 sono: 

  1. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    2. monitoraggio continuo delle  condizioni  di  lavoro  e  dei  parametri  di processo mediante opportuni set di  sensori  e  adattività  alle  derive  di processo;
    3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o  impianto  con  la modellizzazione  e/o  la  simulazione  del   proprio   comportamento   nello  svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
    4. «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i seguenti:( il corsivo indica la parte aggiunta dal decreto SUD – vedi nota * ) dispositivi,   strumentazione   e   componentistica    intelligente    per l’integrazione, la sensorizzazione e/o  l’interconnessione  e  il  controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

 

SI alla cumulabilità degli incentivi fiscali , sugli stessi beni agevolati. 

Diventa possibile  cumulare con il credito d’imposta anche i benefici dettati dalla cosiddetta Sabatini ter. Ma non solo. Anche altri incentivi fiscali (Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo – Patent Box – Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) e altri ) sono utilizzabili con questo piano Industria 4.0.

 

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*Ecco la modifica alla legge  232/2016 (la cosiddetta legge Piano industria 4.0) per quanto riguarda il revamping

Art. 7-novies. – (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico). –………..(omissis) c) all’allegato A, sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, prima della voce: “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti” è inserito il seguente periodo: “Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’ i seguenti:“. 

Questo comporta che i revamping sono possibili candidati all’iperammortamento.

 

**nel caso di software embedded, ossia compresi nella macchina, c’è l’iperammortamento al 250%.Ecco riportata la risposta a una precisa domanda pubblicata nella guida del MISE uscita

Domanda: Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Risposta: Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

 

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2017-12-19T18:06:24+01:00